Bonus ristrutturazioni edilizie

CHI PUÒ RICHIEDERE LA DETRAZIONE AL 110% DEL SUPERBONUS?

  • Singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale
  • Condomini (costituiti anche da condomini che hanno seconde case)
  • Istituti autonomi case popolari (IACP)
  • Enti aventi le stesse finalità degli IACP (che non svolgano attività commerciali nei locali da riqualificare)
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa

REQUISITI RICHIESTI

  • Realizzazione di almeno uno degli interventi previsti per l’Ecobonus, a cui possono essere aggiunti congiuntamente gli altri interventi
  • Aumento di due classi energetiche dell’edificio oppure il conseguimento della classe energetica più alta
  • Asseverazione tecnica del rispetto di tutti i criteri previsti dal Superbonus
  • Visto di conformità fiscale rilasciato al contribuente

MIGLIORAMENTO ENERGETICO

Ecobonus

Gli interventi trainanti che godono dell’aliquota al 110% sono:

  • Cappotto termico: sono compresi gli interventi di isolamento termico delle superfici dell’edificio che abbiano un’incidenza maggiore del 25% dell’intera superficie dell’edificio stesso
  • Sostituzione caldaie in classe A: interventi per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il raffreddamento, riscaldamento o fornitura di acqua calda a pompa di calore con efficienza almeno pari alla classe A (per i condomini è realizzabile solo in quelli con impianti centralizzati).

ALTRI INTERVENTI

Ad almeno un intervento di Ecobonus è possibile aggiungere ulteriori lavori di ristrutturazione e/o di efficientamento energetico, detraibili al 110%:

  • Impianti fotovoltaici (con o senza sistema di accumulo)
  • Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • Impianti di cogenerazione
  • Serramenti e schermature solari
  • Solare termico
  • Dispositivi di domotica

Nel caso in cui questi interventi vengano eseguiti in maniera disgiunta rispetto a quelli di Ecobonus, rimarrà valida la detrazione tradizionale al:

  • 65% per l’Ecobonus
  • 90% per le facciate
  • 50% per la ristrutturazione edilizia

SISMABONUS

La detrazione incentiva (con aliquota del 110%), comprende i lavori di messa in sicurezza e di consolidamento strutturale degli edifici esistenti, purché situati in zona sismica 1, 2 o 3 (rispettivamente rischio alto, medio e basso).

Sono agevolati gli interventi su unità immobiliari abitative o a destinazione produttiva, dove per costruzioni adibite ad attività produttive si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.

Gli interventi su edifici integralmente produttivi fruiscono solo del Sismabonus ordinario e non del Super Sismabonus. Al posto della detrazione, il committente può ottenere uno sconto in fattura da parte del fornitore, che ottiene in cambio un credito di imposta equivalente e cedibile; oppure matura un credito di imposta che può a sua volta cedere.

Qualora si intenda usufruire del Super Sismabonus, dovrà essere verificata ed asseverata la congruità delle spese da parte di uno dei tecnici coinvolti nel processo di riqualificazione. Diversamente rispetto al Super Ecobonus, non c’è una limitazione sul numero di unità immobiliari cui può applicarsi.

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